valutazione_rischi

Il D. Lgs. 81 del 2008 stabilisce che è il datore di lavoro la persona incaricata ad individuare tutti i probabili fattori di rischio presenti nella propria azienda. Quest’ultimo può affidarsi ad un consulente esperto e qualificato, come quelli che mette a disposizione la S&P Consulting. La valutazione dei rischi deriva da un’attenta analisi che l’imprenditore effettua insieme ad altre importantissime figure aziendali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se previsto per legge, il medico competente. Solo al termine di questa procedura viene elaborato un importante documento che ha valore certificativo: il Documento Valutazione dei Rischi.

Il D.Lgs.81/08 specifica che il documento deve contenere:

•     Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

•     l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione

•     Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

•     l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri

•     l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio

•     l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

La valutazione dei rischi è importante anche perché permette di compiere una dettagliata catalogazione di tutti i pericoli che i lavoratori possono incontrare mentre svolgono un lavoro in azienda, anche quello che apparentemente può sembrare il più innocuo perché non comporta l’utilizzo di grossi macchinari o perché non richiede, ad esempio, di salire su scale o impalcature.

Le fonti di rischio vengono generalmente comprese in cinque categorie:

1. Rischi Generici: sono i più comuni e di solito riguardano gli ambienti di lavoro (strutture), gli impianti elettrici, oppure attrezzature o macchinari;

2. Rischi Ergonomici: richiedono di adottare delle posizioni di lavoro poco opportune non solo per un lungo periodo, ma anche per breve tempo. Riguardano anche i lavori che si svolgono di fronte a videoterminali in modo sistematico o abituale;

3. Rischi Specifici: appartengono in modo esclusivo al processo produttivo di riferimento, cioè settori particolari dell’azienda in cui vengono utilizzati materiali specifici o in cui vengono eseguite lavorazioni particolari. È il caso dei prodotti chimici (gas, vapore, liquidi) e dei lavori eseguiti in presenza di rumori, vibrazioni, radiazioni, ecc.

4. Rischi di Processo: sono quei rischi che prevedono elevate possibilità di incidenti o malfunzionamenti di ordinari processi lavorativi. Solitamente riguardano il pericolo di incendio, di esplosione, di propagazione di energia termica e di emissione di sostanze tossiche oltre il limite consentito.

5. Rischi Organizzativi: si intendono tutti quei rischi che derivano dai errori compiuti dal personale di un’azienda che ricopre ruoli di responsabilità per tutelare la propria e l’altrui integrità fisica. Lavoratori poco professionali o non sufficientemente addestrati, superficialità nello svolgimento delle mansioni, approssimazione nell’esecuzione delle verifiche e nel controllo degli standard di sicurezza, possono dare luogo ad incidenti di un certo rilievo.